PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, nel rispetto della libertà della scienza e dell'insegnamento e con esclusione di ogni privilegio e discriminazione, di concerto tra loro, promuovono la ricerca nelle discipline umanistiche, definite ai sensi del presente comma, e la diffusione dei relativi risultati. Per discipline umanistiche si intendono le scienze storiche, filosofiche, filologiche, archeologiche, sociologiche, demo-etno-antropologiche, giuridiche, politiche ed economiche nonché le tecniche ad esse applicate. Al fine di cui al presente comma, i citati Ministri adottano iniziative volte a:

          a) potenziare le istituzioni senza fini di lucro aventi come fine principale la ricerca nelle discipline umanistiche, anche favorendo il coordinamento fra le stesse;

          b) favorire l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e in particolare delle reti telematiche, per lo sviluppo della ricerca e per la diffusione dei suoi risultati;

          c) promuovere l'informazione e la divulgazione, nelle loro diverse forme, degli esiti della ricerca nelle discipline umanistiche;

          d) favorire, anche mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i rapporti fra le università, gli enti pubblici di ricerca, gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado e le istituzioni di cui alla lettera a);

          e) incentivare e promuovere l'attività delle accademie nazionali facenti parte dell'Unione accademica nazionale, anche favorendo la loro apertura a più ampi strati della popolazione.

 

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      2. Per l'attuazione del comma 1, i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali possono promuovere accordi e stipulare intese con le altre amministrazioni dello Stato, con le università e con altri enti pubblici e privati. Tali accordi e intese definiscono programmi, obiettivi, tempi e fasi di attuazione, ripartizione degli oneri e modalità di finanziamento delle iniziative di comune interesse.
      3. Per l'attuazione del comma 1, i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, altresì, finanziano, in tutto o in parte, progetti di ricerca predisposti dalle istituzioni di cui allo stesso comma 1, lettera a). Per accedere al finanziamento, le istituzioni devono dimostrare:

          a) la disponibilità di un rilevante patrimonio materiale e immateriale;

          b) una capacità di programmazione pluriennale delle attività di ricerca, anche nel quadro di programmi e progetti di ricerca cogestiti a livello nazionale e internazionale.

      4. I progetti di ricerca di cui al comma 3, al fine dell'ammissione al finanziamento ivi previsto, sono valutati in base ai seguenti criteri, da applicare nel seguente ordine di priorità:

          a) relazione con attività di ricerca già svolte dalla stessa istituzione che hanno mostrato efficacia;

          b) valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale di proprietà o comunque nella disponibilità dell'istituzione proponente;

          c) presenza di un piano di diffusione e di fruizione pubbliche dei risultati delle attività di ricerca;

          d) adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per lo sviluppo delle attività di ricerca e per la diffusione dei risultati;

          e) durata;

 

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          f) numero delle istituzioni coinvolte e capacità di realizzare reti di ricerca;

          g) dimensione internazionale del progetto di ricerca;

          h) progettazione e realizzazione di azioni formative contestuali o successive alle attività di ricerca.

      5. Le modalità di presentazione dei progetti di ricerca, di valutazione degli stessi e di assegnazione dei contributi sono determinate con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze.
      6. Sull'attuazione della presente legge i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali presentano ogni tre anni, a decorrere dal 2007, una relazione al Parlamento. Nella relazione sono sinteticamente illustrati i singoli progetti di ricerca presentati, le motivazioni delle deliberazioni adottate dai medesimi Ministri in ordine al loro finanziamento nonché gli esiti prodotti dai progetti di ricerca finanziati.

Art. 2.

      1. Per l'attuazione della presente legge è istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, il Comitato per la ricerca nelle discipline umanistiche, di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato è composto dai Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, uno dei quali lo presiede, e da otto esperti nella ricerca in campo umanistico e nella diffusione dei risultati della stessa, nominati di concerto dai Ministri stessi, dei quali tre sono designati rispettivamente:

          a) dal Consiglio universitario nazionale;

 

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          b) dal Consiglio nazionale delle ricerche;

          c) dall'Accademia nazionale dei Lincei.

      3. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e di coordinamento relativamente alle attività previste dalla presente legge. Gli esperti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 3.

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
      2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.